OBBLIGHI DI TRASPARENZA E FABBRICERIE. I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

Il commento a cura degli Avv.ti Alessio Cicchinelli e Chiara Pisano

 

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 630 del 21.3.2022, si è pronunciato sulla applicabilità alle fabbricerie della normativa anticorruzione.

La questione prende spunto da alcune indagini conoscitive condotte dall’ANAC in merito alla applicabilità della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nonché della contrattualistica pubblica ad una serie di soggetti per i quali è tradizionalmente difficile individuare la loro completa o parziale assoggettabilità alle norme di stampo pubblicistico.

Pertanto, in conseguenza del richiamo dell’ANAC ad una nota fabbriceria toscana affinché quest’ultima ottemperasse agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, il Ministero dell’Interno ha chiesto ai Giudici di Palazzo Spada di chiarire una volta per tutte quali obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza si applicano alle fabbricerie.

Ebbene, il Consiglio di Stato, nel parere in oggetto, partendo dal presupposto che le fabbricerie sono chiamate a svolgere compiti che non coincidono – agli effetti delle leggi civili – con le attività di religione e di culto, ha ritenuto che esse sono soggette alle leggi dello Stato concernenti le attività diverse da quelle di religione o di culto, nonché al regime tributario previsto per tali attività.

Dunque, data la soggezione delle fabbricerie alla legislazione statale, il punto è chiarire se le fabbricerie possano farsi rientrare nel novero dei soggetti ai quali si applicano le norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Rispetto a ciò, il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso di ritenere che:

  • le fabbricerie non vanno annoverate fra i soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013, con la conseguenza che esse non sono tenute all’adozione delle misure previste per tali soggetti né devono nominare il RPCT;
  • invece, le fabbricerie che (i) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e (ii) amministrino beni di proprietà del FEC o di altre pubbliche amministrazioni, devono adempiere agli obblighi attenuati di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

In ogni caso, data la complessità della questione e gli interrogativi che essa suscita – anche con riferimento ai profili di interrelazione con la normativa sulla privacy e con gli adempimenti in materia di trasparenza cui sono tenuti gli enti del Terzo Settore – il Consiglio di Stato ha rimesso le proprie considerazioni ad una valutazione da parte del Governo.

 

Torna su
Cerca