Patente a crediti per i cantieri edili
Patente a crediti per i cantieri edili
A cura di Giuseppe Imbergamo, Vincenzina Dima
Indice
- Introduzione
- Ambito di applicazione
- Requisiti e punteggio
- Sanzioni
- Sospensione e revoca
- Casi di esonero
- Il Regolamento
- La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Conclusioni e prospettive future
Introduzione
Con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. “decreto PNRR 4”), sono state introdotte alcune modifiche d.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) volte a contrastare il lavoro irregolare, e a tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ambito di applicazione della Patente a Crediti per i Cantieri Edili
In particolare, l’art. 29, comma 19 ha riscritto integralmente l’articolo 27 del citato d.lgs. n. 81/2008, oggi rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
Il nuovo sistema della patente a crediti – salve le precisazioni che saranno svolte nel prosieguo – entrerà a regime a partire dal prossimo 1° ottobre 2024 e si applicherà a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Requisiti e punteggio
Il rilascio della patente a crediti compete all’Ispettorato del Lavoro, ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 27, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008:
- iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente è caratterizzata da un punteggio iniziale di trenta crediti. I soggetti obbligati, come sopra definiti, possono comunque operare nei cantieri edili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
In caso di decurtazione che comporti un punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (art. 27, co. 5 e 10).
Il nuovo articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 delinea anche i casi di decurtazione del punteggio che conseguono all’accertamento, con sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenuta definitiva, delle violazioni indicate specificamente nell’Allegato I-bis al d.lgs. n. 81/2008
È inoltre previsto un meccanismo di comunicazione automatica delle sentenze e delle ordinanze surrichiamate all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti (art. 27, comma 9).
Sanzioni
Per i soggetti che operino nei cantieri edili in assenza di patente a crediti, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è prevista sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi (art. 27, comma 11).
Sospensione e revoca
L’art. 27, comma 4 del d.lgs. n. 81/2024 prescrive che la dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata dall’Ispettorato del Lavoro in sede di controllo successivo al rilascio, comporta la revoca della patente e l’impossibilità di richiederla per i successivi 12 mesi.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il comma 8 dell’art. 27 stabilisce invece i casi di sospensione della patente, che interviene in caso di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. La sospensione opera fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Casi di esonero dalla Patente a Crediti per i Cantieri Edili
Il comma 15 dell’art. 27, infine, specifica che: “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.”
In altri termini, l’attestazione di qualificazione SOA come sopra delineata costituisce requisito sufficiente perché un’impresa possa lavorare nei cantieri edili e implicitamente presuppone che la stessa soddisfi determinati standard di sicurezza tali da far ritenere superfluo il conseguimento della patente a crediti.
Il Regolamento della Patente a Crediti per i Cantieri Edili
Come previsto dal comma 3 dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre.
Leggi il regolamento ufficiale
Il Regolamento individua i contenuti della patente a crediti nella quale sono riportati i seguenti elementi:
“a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (art. 2).
Indicazioni per i casi di sospensione
Inoltre, il suddetto Regolamento reca ulteriori indicazioni per i casi di sospensione.
Il provvedimento di sospensione è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”, nel caso di infortuni sul lavoro:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
I criteri di attribuzione di crediti ulteriori
Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento disciplina i criteri di attribuzione di crediti ulteriori al numero base, secondo le specifiche indicazioni della tabella allegata dal decreto ministeriale.
In estrema sintesi e senza pretese di esaustività, il punteggio può essere incrementato nei seguenti casi:
- in ragione della “storicità” dell’azienda (vale a dire degli anni di iscrizione alla CCIAA);
- in caso dell’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
- nell’ipotesi di investimenti o formazione svolta in azienda sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione svolta in particolare a favore di lavoratori stranieri in tema di salute e sicurezza sul lavoro e lingua italiana;
- in caso di possesso di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) certificato e conforme alla UNI EN ISO 45001;
- di adozione di un Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, conforme all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi della norma UNI 11751-1 (MOG-SSL);
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adozione del documento di valutazione dei rischi;
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile.
Il recupero dei crediti decurtati
Il Regolamento disciplina altresì, all’art. 7, le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento degli obblighi di frequenza ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili delle violazioni di cui all’Allegato I-bis del d.lgs. n. 81/2009, e della realizzazione di investimenti sul tema.
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Con circolare n. 4 del 23 settembre scorso, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha reso prime indicazioni sul rilascio della patente a crediti.
La circolare reca specifiche indicazioni sulle modalità operative di rilascio della patente a crediti che può essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, da parte del legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Nella prima fase di applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dalla pubblicazione della circolare, è comunque possibile presentare la richiesta utilizzando il modello allegato alla stessa, recante l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, inviandolo tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale richiesta ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 (pertanto, dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione effettuata con tali modalità) e vincola l’operatore a presentare la domanda tramite il portale entro la medesima data.
La circolare specifica poi che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione, che riguarderà anche le integrazioni della piattaforma che renderanno possibile l’inoltro della richiesta per l’attribuzione del punteggio ulteriore rispetto ai 30 punti minimi.
Conclusioni e prospettive future sulla Patente a Crediti per i Cantieri Edili
In conclusione, il nuovo sistema della patente a crediti si propone di essere uno strumento efficace a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che costituisce un argomento di importanza centrale nel dibattito pubblico nel nostro Paese.
Basti pensare che solo nel primo semestre del 2024 le denunce relative ad episodi di infortunio sul lavoro sono cresciute dello 0,9% rispetto al dato registrato nello stesso periodo nel 2023.
In quest’ottica, la prevenzione degli infortuni sul lavoro non si limita al settore dell’edilizia. E infatti, il comma 14 dell’art. 27 de d.lgs. n. 81/2008 specifica che “L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.”.
Ci si attendono, dunque, nel corso dei prossimi anni, ulteriori misure che siano sempre più tese all’incremento delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.