Whistleblowing, modelli 231 e canali di segnalazione interna: le novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023

Whistleblowing, Whistleblower, modelli 231 e canali di segnalazione interna: le novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023

A cura di Avv. Luca D’Agostino

 

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Indice

 

1. Premessa

É ormai prossima la data del 17 dicembre 2023, termine ultimo per l’adeguamento delle medie imprese alla disciplina del Decreto Legislativo 24 del 2023, con particolare riguardo all’obbligo di istituire canali di segnalazione interna.

Come noto, il citato decreto legislativo si applica ai soggetti che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; oppure a coloro che operino in settori considerati sensibili. Si applica infine a tutti gli enti che adottano modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto 231,  anche se non raggiungono la media dei 50 lavoratori. 

2. Segnalatori e segnalazioni, il Whistleblower

La normativa ruota intorno alla figura del Whistleblower, vale a dire la persona che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni di cui abbia notizia nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

La compagine dei segnalanti è davvero ampia: assumono infatti tale qualifica non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori,  tirocinanti, volontari, azionisti, liberi professionisti, consulenti, e ogni persona che eserciti anche di fatto poteri di direzione, controllo e vigilanza dell’ente.

Anche con riguardo al contenuto della segnalazione, la casistica è davvero variegata. La segnalazione può infatti avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che consistono, ad esempio, in illeciti amministrativi, civili o penali (tra cui anche i reati presupposto della responsabilità dell’ente), oppure consistere in violazioni del diritto dell’Unione Europea o delle procedure interne previste nel modello 231.  

Peraltro non occorre che la violazione sia già consumata. Potranno essere segnalate anche attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di validi indizi.

3. Adempimenti a carico delle imprese e sanzioni per il Whistleblowing

Quali sono dunque i principali adempimento a carico delle imprese? Esse dovranno attivare canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione. 

Se l’ente adotta un modello 231, il  canale di segnalazione dovrà essere previsto direttamente nel modello, e ne deve essere affidata la gestione a una persona o a un ufficio dedicato e con specifiche competenze.

Dobbiamo inoltre ricordare che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, poiché in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo in caso di impossibilità, è possibile effettuare una segnalazione esterna (esempio all’ANAC).

Oltre alla tutela dell’identità del segnalante, il Decreto prevede il divieto di atti ritorsivi e discriminatori (come il licenziamento, il demansionamento, l’adozione di sanzioni disciplinari), comminando la nullità per ogni provvedimento assunto in violazione di tale divieto.

Vi è inoltre una presunzione che determinati atti siano stati posti in essere a causa della segnalazione e siano, dunque, ritorsivi.  Per esempio, in una causa giuslavoristica, sarà onere del datore di lavoro provare che il licenziamento del whistleblower è legittimo perché dovuto a fatti estranei alla segnalazione.

Dobbiamo infine ricordare – per sottolineare l’importanza dell’adeguamento a questa nuova disciplina – che l’ANAC potrà applicare al responsabile una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o le procedure di gestione delle segnalazioni, ovvero quando riscontri che le segnalazioni non sono state esaminate.

Inoltre, nei modelli 231, si dovrà prevedere un sistema disciplinare che permetta l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili della mancata istituzione del canale di segnalazione o del compimento di atti ritorsivi o discriminatori.

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