CARO MATERIALI: DALLA CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI-TER IMPORTANTI NOVITÀ SUL FRONTE DEGLI ACCORDI QUADRO E DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4 del 27.01.2022), che ha introdotto misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, connesse al rilancio dell’economia a fronte del protrarsi dell’emergenza pandemica e al contenimento dei vertiginosi fenomeni inflativi che stanno interessando, tra l’altro, i materiali da costruzione.

Per quanto concerne la tematica dell’abnorme e straordinario rincaro dei materiali da costruzione, acuitosi a seguito delle recenti tensioni internazionali e geopolitiche, le novità più rilevanti sono sicuramente rappresentate dall’introduzione, nell’art. 29 del Decreto Sostegni-ter, dei commi 11-bis e 13-bis.

Segnatamente, il comma 11-bis dispone che, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, anche già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, conclusi con un solo operatore o con più operatori, le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento dei lavori specifici basati sull’accordo quadro utilizzando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le nuove modalità di cui all’art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, e comunque nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori ricadenti nell’accordo quadro.

Viene inoltre previsto che, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possano – sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro – “incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione”, e ciò in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su base semestrale, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022. Anche in tal caso, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria.

In estrema sintesi, in forza della nuova disposizione, nel caso di accordi quadro già aggiudicati ed efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione, le stazioni appaltanti – fermo restando il ribasso offerto – potranno affidare gli interventi rientranti nell’accordo quadro applicando i prezzari medio tempore aggiornati (non quindi, quelli ormai obsoleti che erano stati eventualmente considerati in sede di gara per l’aggiudicazione del contratto).

Inoltre, laddove non siano stati ancora aggiornati i prezzari di riferimento (aggiornamento da effettuare sempre con le nuove modalità previste dall’art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022), le stesse stazioni appaltanti potranno applicare incrementi ai prezzi di contratto sulla base delle rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS e ricognitive dell’incremento dei costi dei materiali da costruzione ritenuti più rappresentativi secondo le metodologie di stima messe a punto dall’ISTAT.

Si riconosce così, almeno implicitamente, la possibilità per le committenze pubbliche di operare riconoscimenti anche in modo autonomo e in sostanziale deroga rispetto alle preclusioni ravvisabili nell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 (disposizione che viene sovente interpretata – anche opinabilmente – nel senso di ostare a qualunque successiva modifica delle condizioni economiche di esecuzione dell’appalto che non sia stata già espressamente preconizzata negli atti inditivi della procedura di aggiudicazione).

È quindi evidente la rilevanza di questo intervento normativo, non solo per l’incidenza sullo specifico tema degli accordi quadro (contratti aperti che, per la loro struttura e durata, sono particolarmente suscettibili di amplificare a carico dell’appaltatore gli effetti economici pregiudizievoli dei fenomeni inflativi in corso), ma anche per l’interpretazione del complesso delle disposizioni normative di riferimento.

Con il successivo comma 13-bis, viene sancito che, nelle ipotesi in cui ne sia obbligatoria la costituzione (i.e.: contratti sopra soglia), il collegio consultivo tecnico previsto dall’art. 6 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) non possa essere sciolto prima del 30 giugno 2023.

Si tratta, quindi, di un intervento normativo volto a prorogare l’applicazione di un istituto già esistente. La collocazione di tale previsione nel contesto dell’art. 29 in commento – finalizzato ad   incentivare   gli investimenti pubblici, e a far  fronte  alle  ricadute economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   della pandemia – non è evidentemente casuale; nell’ambito del collegio consultivo tecnico, infatti, le istanze dell’appaltatore correlate alla grave situazione del rincaro e dell’indisponibilità dei materiali da costruzione – se legittime e correttamente impostate – possono trovare esame ed eventualmente soluzione.

Proprio la concomitanza dei descritti interventi normativi introdotti attraverso la conversione in legge del D.L. Sostegni-ter rende auspicabile, comunque, che su tali aspetti intervenga una circolare esplicativa da parte del MIMS, volta finalmente a chiarire come, proprio nel caso degli accordi quadro, sia necessario prendere in considerazione l’intero valore contrattuale, e non quello dei singoli affidamenti specifici, nella valutazione sull’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico.

Alla luce di questi ultimi approdi legislativi, infine, emerge come le committenze pubbliche e gli appaltatori debbano trovare una nuova sinergia ispirata ai principi di buona fede e collaborazione, indispensabile per salvaguardare l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere e, al contempo, per preservare l’equilibrio sinallagmatico contrattuale necessario per evitare che l’esasperarsi dell’attuale imprevedibile fenomeno inflativo finisca per determinare un fermo delle lavorazioni pregiudizievole per entrambe le parti.

Avv. Alessandro Bonanni

Avv. Giorgia Matteucci

 

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