La disciplina applicabile alle gare finanziate con risorse PNRR: una nuova pronuncia della giurisprudenza.
La disciplina applicabile alle gare finanziate con risorse PNRR: una nuova pronuncia della giurisprudenza.
Sentenza del TAR Lazio
A cura degli Avv. Giuseppe Imbergamo, Avv. Vincenzina Dima
Abstract
Con sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024, il TAR Lazio ha ribadito la specialità del d.l. n. 77/2021, c.d. “decreto semplificazioni bis”, rispetto al corpus normativo del nuovo codice dei contratti pubblici, e la sua perdurante applicazione anche alle procedure indette dopo il 1° luglio 2023.
Indice
- Introduzione
- Il caso esaminato dal TAR Lazio
- Le conclusioni in ordine alla disciplina speciale applicabile agli appalti PNRR
- Considerazioni finali
- Sentenza
Introduzione
Di recente, una nuova pronuncia della giurisprudenza amministrativa è intervenuta sulla disciplina applicabile alle gare finanziate con risorse PNRR e assimilate, pubblicate dopo il 1° luglio 2023.
In particolare, con sentenza n. 14366, pubblicata il 15 luglio 2024, la III sezione del TAR Lazio – Roma ha ribadito la specialità delle previsioni dettate dal d.l. n. 77/2021 c.d. “decreto semplificazioni bis”, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 rispetto al corpus normativo del nuovo codice dei contratti pubblici, e la sua perdurante applicazione anche alle procedure indette dopo il 1° luglio 2023.
Il caso esaminato dal TAR Lazio
Sul punto, appare utile chiarire che il caso deciso dal TAR Lazio riguarda una procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di elettrificazione del porto di Civitavecchia.
Tale procedura era disciplinata integralmente dal d.lgs. n. 50/2016, pur essendo stata pubblicata dopo il 1° luglio 2023, in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 225, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023.
La norma citata, infatti, prescrive che:
“9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.”
Nel caso di specie, dunque, la S.A. ha proceduto all’affidamento dell’appalto integrato sulla base di un PFTE redatto ai sensi del codice previgente, con la conseguenza che l’intera procedura di affidamento segue la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Le conclusioni in ordine alla disciplina speciale applicabile agli appalti PNRR
Tanto chiarito, nella pronuncia in commento, esprimendosi in via preliminare rispetto allo scrutinio nel merito dei motivi di doglianza, il Collegio ha richiamato la circolare del MIT del 12 luglio 2023 ed ha ribadito che il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con risorse PNRR e assimilate, pubblicate dopo il 1° luglio 2023, è individuabile sulla base del combinato disposto degli artt. 225, comma 8 e 226, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).
Le predette norme stabiliscono quanto segue.
In base all’art. 225, comma 8, “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”.
L’art. 226, comma 1, invece, dispone l’abrogazione del d.lgs. n. 50 del 2016 dal 1° luglio 2023, mentre il comma 2 prescrive che, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (vale a dire sempre dal 1° luglio 2023), le disposizioni di cui al codice previgente continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, con ciò intendendosi:
“a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”.
Ad avviso del TAR, da tali previsioni normative deriverebbe “la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023”.
Tale conclusione, nella prospettazione del Giudice adito, trova la propria ragion d’essere nella ratio stessa della disciplina di cui al d.l. n. 77/2021, che mira alla celere e proficua conclusione delle procedure d’acquisto finanziate con fondi PNRR, PNC, e risorse ad essi assimilate.
Per tali ragioni, conclude il TAR, “la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette […] dopo il 1° luglio 2023; in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.lgs n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest’ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi;
Ne consegue che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.”.
Sulla scorta di tale iter argomentativo, il Giudice amministrativo è giunto a sostenere che la procedura oggetto di esame, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continua ad essere soggetta al d.l. n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che di quest’ultimo al d.lgs n. 50/2016 e risulta “impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti (il d.lgs n. 36/2023).”.
In base alle definizioni rese dal TAR Lazio nella pronuncia in commento, dunque, anche per le gare indette dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto semplificazioni bis, dettate al fine di incoraggiare la celere definizione delle procedure di acquisto PNRR, continuano a trovare applicazione unitamente alle norme del codice previgente a cui le stesse fanno riferimento.
Considerazioni finali sulle procedure finanziate con fondi PNRR
Sebbene le conclusioni del TAR Lazio, se intese in senso letterale, sembrerebbero condurre alla perdurante applicazione delle norme del codice previgente richiamate dal d.l. semplificazioni bis (ad esempio dell’art. 105 in tema di subappalto, richiamato dall’art. 50 del d.l. n. 77/2021), appaiono in sostanziale continuità con gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza sul punto, volti a salvaguardare tutte le disposizioni speciali dettate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice per le procedure finanziate con fondi PNRR.
Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia del TAR Reggio Calabria, n. 782/2023 con la quale gli ermellini hanno sollevato perplessità in ordine all’immediata operatività dell’art. 17 d.lgs. n. 36/2023 ad un appalto PNRR indetto dopo il 1° luglio 2023.
Il dubbio, nel caso scrutinato dai Giudici calabresi, derivava dal disposto dell’art. 225, comma 8 del nuovo codice, il quale include tra le norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01.07.2023 e fino al 31.12.2023 anche l’art. 8 d.l. n. 76/2020 che a sua volta autorizza sempre la consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esecuzione del contratto in via anticipata, nel caso di servizi e forniture, nelle more della verifica dei requisiti.
Secondo il TAR Calabria, tale norma “sembra derogare all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase.”.
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Dunque, in continuità con quanto già rilevato dai Giudici del TAR Reggio Calabria, anche l’ultimo approdo giurisprudenziale del TAR Lazio conferma la sussistenza di alcuni dubbi interpretativi che, ancora oggi permangono, ad oltre un anno dall’acquisizione di efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, soprattutto con riferimento agli acquisti finanziati con fondi PNRR e assimilati.