Tra le numerose modifiche che il Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 (“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”) mira ad apportare alla disciplina degli appalti pubblici, di particolare interesse risultano le norme in tema di appalto integrato.
Si tratta di un istituto che attiene non solo alla fase di realizzazione di un’opera, ma anche alla fase di progettazione, la cui disciplina è stata soggetta nel tempo a numerosi interventi e revisioni.
Introdotto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, (e modificato dalla legge n. 415/98), l’appalto integrato è stato definito nell’art. 2, c. 1 lett. q ed è stato disciplinato dall’art. 140 del d.P.R. n. 554/1999, (poi ripreso dall’art. 169 del d.P.R. n. 207/2010), provvedimenti che ne hanno stabilito condizioni e limiti di utilizzo (con riguardo all’oggetto ed all’importo dell’affidamento).
Vale la pena precisare come nel sistema previgente la predisposizione del progetto da parte di tecnici esterni costituiva un’eccezione nel settore dei lavori pubblici.
Infatti, con la sola deroga delle concessioni, la progettazione era stata sempre separata dall’esecuzione dei lavori ed i progetti erano appaltati, anche prima dell’emanazione della legge n. 109/94 e del D.Lgs. n. 163/06, solamente se esecutivi.
La successiva legge 166/2002, contenente modifiche al campo di applicazione della disciplina originaria, così come il D.P.R. n. 554/99 furono abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d.Codice De Lise), a sua volta poi abrogato (assieme ad alcune parti del Regolamento del 2010), dall’art. 217, lettera ‘e’ del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti).
Quest’ultimo, al comma 1 dell’articolo 59 (rubricato Scelta delle procedure e oggetto del contratto), ha sancito (salvo alcuni casi specifici), l’obbligatorietà di andare in gara con il progetto esecutivo, eliminando la possibilità di ricorrere all’appalto integrato o affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere in precedenza consentito dal D.lgs. 163/2006.
A tenore della norma suddetta, la possibilità di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione era ammessa nelle sole ipotesi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto fosse nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Con il c.d. decreto Correttivo al Codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) si è registrata una nuova revisione del quadro normativo sul tema, con la temporanea sospensione del divieto operato dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo (comma 4 bis dell’articolo 216), consentendo che i progetti definitivi già approvati alla data del 20 aprile 2016 e con pubblicazione del bando di gara avvenuta entro il 20 maggio 2018, fossero affidati con la procedura dell’appalto integrato.
Il Decreto Sblocca Cantieri, attualmente in discussione presso le Commissioni Riunite del Senato, all’art. 1, comma 1, lett. ll) contiene un’apertura all’utilizzo di tale modalità di appalto: è invero prevista la modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, che viene così integrato: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto”.
L’obiettivo del Governo è quello di consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo obbligatorio, così da superare gli ostacoli alla crescita degli investimenti causati dall’obbligo di andare in gara con la sola progettazione esecutiva.
Dunque, via libera all’appalto integrato per progetti definitivi approvati entro il 31.12.2020 e con pubblicazione entro il 31.12.2021 del bando di gara, che deve contenere i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto.
Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 prevede inoltre che, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta, previa approvazione del progetto.
Ovviamente l’entrata in vigore della novella esaminata sarà subordinata all’esito dei lavori parlamentari di discussione degli emendamenti – tuttora in corso – ed alla conversione in legge del decreto, da effettuarsi entro il prossimo 17 giugno.