LO SBLOCCA CANTIERI PUBBLICATO IN G.U. : TUTTE LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI
a cura degli Avv. Pierluigi Piselli, Giuseppe Imbergamo, Sara Lepidi
A distanza di un mese dall’approvazione del testo, e di tre anni esatti dall’adozione del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il c.d. Sblocca-Cantieri (Decreto-Legge n. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“).
Il provvedimento introduce numerose e importanti modifiche al Codice degli Appalti (nonché al DPR n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia): in totale, 30 articoli, suddivisi in 3 capi, che incidono sui punti centrali della disciplina dei contratti pubblici – soft-law, subappalto, sottosoglia – con interventi che interessano ben 81 dei 216 articoli del testo del 2016, al dichiarato scopo di ridare slancio al settore.
Dopo il primo via libera datato 20 marzo (con la controversa formula”salvo-intese”) e l’ulteriore (anomalo) passaggio in Cdm nella giornata di ieri, è dunque approdato in G.U. l’atteso atto normativo che semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, anche sulla scorta dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entro 60 giorni il Parlamento dovrà ora procedere alla conversione in legge del decreto, che sarà in vigore per i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile 2019 (in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicherà alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte).
In primo luogo, spicca il ritorno al Regolamento Unico, da varare entro 180 giorni mediante apposito D.P.R., il quale conterrà tutte le disposizioni attuative ed esecutive del Codice. Nelle more dell’emanazione di tale testo, resteranno in vigore le linee guida Anac e i decreti ministeriali finora adottati.
(Si evidenzia, tuttavia, la mancata abrogazione dell’art. 213, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 – secondo cui “L’ANAC, attraverso linee guida … ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.)
Quanto al dettaglio dei contenuti, di seguito una sintetica indicazione delle novità.
Per i lavori di importo compreso tra 40 mila e 200 mila euro e per i servizi e le forniture compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice (art. 36, comma 2, lett. b) le stazioni appaltanti procedono ricorrendo alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.
Nei lavori, agli affidamenti di importo pari o superiore a 200 mila euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 si applicherà la procedura aperta (art. 60), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 (“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci“).
Concessa alle stazioni appaltanti la possibilità di approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti, stabilendo che il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applichi per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti; il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.
Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, quando l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l’appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara.
Profondamente riformato l’istituto del subappalto, mediante: l’innalzamento della soglia subappaltabile – fino al 50% (da stabilire volta per volta nel bando) dell’importo complessivo del contratto; l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna di nominativi di subappaltatori e di dimostrare l’assenza, in capo ai medesimi, di motivi di esclusione; la previsione che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
Nell’ottica di agevolare le imprese, il periodo di attività documentabile per la qualificazione nelle procedure pubbliche (ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali) è aumentato da 10 a 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Superata la criticità relativa all’entrata in vigore dell’albo ANAC dei Commissari di gara, la cui operatività è stata recentemente prorogata sino al 14 luglio 2019, prevedendo che – in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria del predetto Albo ai fini della compilazione della lista – la commissione sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.
In tema di criteri di aggiudicazione, il decreto stabilisce che le stazioni appaltanti procedono sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quest’ultimo previsto oltre che nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 95, anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo.
Ancora, eliminato dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il tetto del 30% per il punteggio economico ed inserita la precisazione che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell’individuazione della soglia di anomalia.
Per i contratti al di sotto della soglia comunitaria, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito da formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.
Stabiliti incentivi per funzioni tecniche per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Introdotta, poi, la possibilità, in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione degli interventi che richiedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) di procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo.
Chiarite le modalità di pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato: con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
Introdotta la possibilità, per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara, di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici, a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Modificati gli articoli 196 e 197 del Codice , prevedendo l’eliminazione, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, dell’albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore; la qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo regolamento.
Definiti ruoli ed attribuzioni dei Commissari straordinari, istituiti proprio allo scopo di semplificare l’iter del lavori sulle grande opere in stallo; agli stessi spetteranno pieni poteri, con facoltà di svolgere le funzioni di stazione appaltante e bypassare limitazioni normative o autorizzative, (a eccezione delle disposizioni antimafia). I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l’Economia.
Cancellato per i piccoli Comuni l’obbligo di centralizzare gli appalti: i Comuni non capoluogo potranno, infatti, gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.
Eliminata la possibilità per l’impresa fallita, in esercizio provvisorio di continuità, di partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore; invariata la facoltà di portare a termine i contratti in essere.
Viene, altresì equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.
Con riguardo alla facoltà per la PA di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, viene stralciato il riferimento alla “natura del contratto”.
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici – per rilasciare i pareri sui progetti (invariata la soglia oltre la quale la relativa richiesta è obbligatoria).
Ancora, per velocizzare l’approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l’obbligo di un nuovo passaggio al Cipe per l’approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo, laddove tali varianti che determinano aumenti di costo non superiore al 50% del valore del progetto definitivo già approvato).
Confermata l’abolizione del rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici: il decreto appena pubblicato cancella, infatti, i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.