RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA: NELLA NUOVA ORDINANZA COMMISSARIALE, VIA LIBERA ALL’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SENZA GARA

Pubblicata lo scorso 7 agosto sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2016, l’Ordinanza n. 85 del 31 luglio 2019, recante “Modifica dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, proroga dei termini stabiliti n. 68 del 5 agosto 2018 e modifica dell’Ordinanza n. 80 del 06 giugno 2019. Modifiche all’allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017”.
Il provvedimento recepisce alcune delle novità introdotte, in tema di affidamento di contratti pubblici, dal Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019 – in vigore dallo scorso 18 giugno – emanato allo scopo di semplificare l’iter di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso rilevanti interventi sull’articolato del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).
Tra le misure di accelerazione e snellimento procedurale, alcune specifiche disposizioni della citata legge 55/2019 riguardano appunto la ricostruzione nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto di tre anni fa.
Segnatamente, viene previsto che l’impresa incaricata di eseguire i lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati potrà essere scelta direttamente tra quelli iscritte nell’apposito elenco speciale, in tal modo cancellando l’obbligo, vigente precedentemente all’emanazione della Sblocca-cantieri, di richiedere un preventivo ad almeno 3 operatori economici.
Sul punto, l’articolo 4 dell’Ordinanza firmata dal Commissario Piero Farabollini – di modifica dell’articolo 2 comma 3 lettera b) dell’Ordinanza Commissariale n. 4/2016, dell’articolo 13 comma 4 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 13/2017 e dell’articolo 12 comma 4 bis dell’Ordinanza Commissariale 19/2017 – prevede una duplice modalità di affidamento dei lavori):
– mediante affidamento diretto da parte del soggetto legittimato a chiedere il contributo ad un’impresa scelta tra quelle iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189 del 2016 (Anagrafe Antimafia degli esecutori) ed in possesso della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia (di cui all’art. 89 del d.l. 6 settembre 2011, n. 159, (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”). In tale ipotesi, viene stabilita la necessità di verificare il rispetto, da parte della ditta designata, degli oneri contributivi e previdenziali, attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC), a norma dell’art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015, nonché il possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del del D.Lgs. 50/2016.
– mediante procedura concorrenziale tra almeno tre ditte, volta all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Medesimi i requisiti che l’impresa deve possedere ed essere in grado di dimostrare. Inoltre, in tal caso, dovrà essere fornita all’Ufficio Speciale la documentazione relativa alla procedura selettiva utilizzata, comprensiva del verbale attestante i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta, oltre che la dichiarazione autocertificativa di cui sopra.
Come chiarito all’articolo 5, l’ordinanza in commento è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Torna su
Cerca