Sblocca-cantieri e documentazione antimafia: in Gazzetta Ufficiale il D.M. 15 luglio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 dello scorso 29 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Il provvedimento, emanato in attuazione all’art. 4-ter, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto Sblocca-cantieri), convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si pone come obiettivo una (ulteriore) accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso l’individuazione speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme (fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea).
Nel dettaglio, l’articolo 1 del Decreto stabilisce che, ai fini della prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Prefetto di L’Aquila, in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia, in favore degli operatori economici interessati.
Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si specifica che l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia (art.2). Il Prefetto potrà esercitare in via esclusiva anche i poteri di accesso ed accertamento previsti dall’ art. 93 del Codice antimafia.
In tema di comunicazioni antimafia, in deroga a quanto previsto dall’art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il D.m. in commento prevede che esse siano automaticamente rilasciate a seguito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, (BDNA), anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. Qualora dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche, all’esito delle quali rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni (e non più trenta) dalla data della consultazione.

Si tratta del cosiddetto “modello operativo speciale”, introdotto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2018, emanata per far fronte all’emergenza successiva al crollo del “Ponte Morandi” di Genova.
Il Viminale ha inteso inoltre, semplificare l’iter di rilascio dell’informazione antimafia, prevedendo una prima finalizzata all’emissione di una liberatoria provvisoria, ed una seconda fase, volta all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento (art.4).
Come espressamente, la richiamata liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva; qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo, il Commissario straordinario (o il soggetto attuatore), procederà alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o al recesso dai contratti (salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).
Nel caso in cui dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto svolgerà tutti gli approfondimenti necessari approfondimenti (ai sensi delle lettere d), e), f) dell’art. 84, comma 4, del Codice antimafia), all’esito dei quali, nel termine abbreviato di trenta giorni (e non più quarantacinque) dalla data della consultazione, ove non risulti confermata l’attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, l’Autorità rilascia l’informazione antimafia liberatoria.
Viene peraltro precisato come resti ferma, fatte salve le deroghe espressamente statuite, l’applicazione delle disposizioni del Codice antimafia ed, in particolare, degli articoli 85, 88, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.
Infine, l’art.7 del Decreto attribuisce al Prefetto ed al Commissario straordinario la facoltà di prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa, ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati.
Un passo, forse, verso l’auspicata semplificazione amministrativa.

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