SBLOCCA CANTIERI: LA PROGETTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 23 E 24 D.LGS 50/2016 IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
Molte sono le novità e le modifiche introdotte dal Decreto 32/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) in materia di progettazione.
In particolare, gli articoli 23 e 24 del Decreto 50/2016 sono stati parzialmente riscritti con l’introduzione di una serie di modifiche funzionali alla spinta semplificatrice e di rilancio che permea l’intera struttura del Decreto 32/2019. Di seguito sono elencate le principali novità introdotte in materia.
- Il contenuto dei livelli della progettazione è definito con Regolamento attuativo (art. 23, co. 3 D.Lgs 50/2016)
L’art. 1 lett a.1 del Decreto 32/2019 ha modificato l’art. 23, co. 3, D.Lgs 50/2016 disponendo che la definizione dei contenuti dei livelli della progettazione – già demandati ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sarà previsto nel Regolamento attuativo di cui all’art. 216 co. 27octies.
La modifica è espressione del superamento del sistema di soft law e degli interventi specifici dell’ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per tornare alla previsione di un unico Regolamento attuativo.
- Progettazione semplificata: affidamento di lavori sulla base del (solo) progetto definitivo (art 23, co. 3bis, D.Lgs 50/2016)
Il co. 3 bis dell’art. 23 è stato interamente riscritto. Ai sensi della nuova disposizione: “i contratti di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo […] L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.
Con il Decreto 32/2019 è stata quindi stabilizzata e resa definitiva la disciplina transitoria precedentemente prevista nelle more dell’adozione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avrebbe dovuto definire il contenuto della semplificazione per la progettazione dei lavori di ordinaria manutenzione fino a 2.500.000 euro.
Alla luce delle modifiche apportate, dunque:
- la progettazione semplificata opera per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli di straordinaria manutenzione che non comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali;
- quanto al contenuto della semplificazione, è possibile procedere all’affidamento dei predetti lavori sulla base del solo progetto definitivo (purché sia costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo).
- Generalizzazione del progetto di fattibilità in due fasi (art. 23, co.5, D.Lgs 50/2016)
Secondo la nuova formulazione dell’art. 23, co. 5, per gli appalti sopra soglia (anche ai fini della programmazione triennale), per le procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, è stata resa cogente (e non più facoltativa) la redazione del progetto di fattibilità in due fasi.
Alla luce delle modifiche apportate, dunque, il progetto di fattibilità che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire è sempre preceduto da un documento di fattibilità redatto in conformità alle indicazioni contenute nel decreto (rectius: Regolamento) di cui al co. 3.
- Le modifiche all’art. 23, co. 6
L’art. 23, co. 6 è stato leggermente modificato con la sostituzione degli “studi preliminari sull’impatto ambientale” con gli “studi di fattibilità ambientale e paesaggistica” nonché con la sostituzione delle parole “esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” con le parole “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”.
- Spese tecniche e Spese strumentali (art. 23, co. 11-bis e 11-ter)
Il Decreto 32/2019 ha introdotto due nuovi commi all’art. 23 (11-bis e 11-ter).
In particolare, ai sensi dell’art. 11 bis, nel quadro economico di ciascun intervento, fra le spese tecniche, devono essere incluse anche quelle di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
Il comma 11-ter specifica che le spese strumentali (incluse quelle per i sopralluoghi) sostenute per la stesura del piano generale degli interventi di cui all’art 12, co. 4 del D.L 98/2011 non rimangono a carico dell’Ente, ma “sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio”.
- Requisiti dei progettisti (art. 24, co. 2, D.Lgs 50/2016)
In linea con quanto previsto per il contenuto dei livelli della progettazione, il Decreto 32/2019 demanda al Regolamento attuativo l’individuazione dei requisiti dei progettisti specificando che, nelle more dell’adozione di quest’ultimo, si applica la disciplina transitoria ivi prevista.
- Concessioni di lavori pubblici (art. 24, co. 7, D.Lgs 50/2016)
Infine, è stato aggiunto al co. 7 dell’art. 24 il seguente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione”.
Si consente quindi ai progettisti affidatari di un incarico di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che siano state adottate misure tali da scongiurare una lesione del principio concorrenziale. Rimane comunque il divieto per gli appalti e è fatta salva la disciplina dell’appalto integrato.
Le riflessioni di cui sopra, unitamente alla lettura ragionata delle altre norme del D.L. n. 32/2019, saranno oggetto di specifici incontri di studio e di formazione.
In tale ottica, lo Studio Piselli & Partners, in collaborazione con il Public Procurement Institute, e Venezia Studi, propone la seguenti
Giornate di studio
Lo Sblocca Cantieri: le novità in tema di gare d’appalto e di esecuzione dei Contratti Pubblici introdotte dal D.L. n. 32/2019
Public Procurement Institute – Via Mercalli, 11
Public Procurement Institute – Via Mercalli, 11
Hotel Tritone – Viale Stazione, 16 Mestre (VE)