IL RAPPORTO TRA NORME URBANISTICHE E TUTELA DEL PAESAGGIO SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Con la recente sentenza n. 7839 del 14 novembre 2019, la Sezione II del Consiglio di Stato ha osservato che una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della l. n. 1150/1942, da un lato, e degli artt. 14 e 16 della l.r. n. 56/1980 conferma sia il dovere della Regione di intervenire per esigenze di salvaguardia dei beni storici e artistici e del paesaggio, sia l’innesto di tali esigenze nel contenuto della pianificazione urbanistica. Ed è proprio la doverosità della disciplina, pur discrezionale nei suoi contenuti concreti, che ne implica l’innesto nelle scelte pianificatorie originarie del Comune, ovviamente coinvolto nel procedimento, senza necessità di un azzeramento della procedura con conseguente nuova pubblicazione del Piano.
Ciò posto, il Supremo Collegio, nel confermare la risalente giurisprudenza in materia, ha ritenuto che “le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio e dell’ambiente, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, inserendosi tali modifiche – in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, secondo comma, lett. c), della l. n. 1150/1942 e dell’art. 16, decimo comma, della l.r. n. 56/1980 – nell’ambito di un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 5 marzo 2008, n. 927; id., 30 settembre 2002, n. 4984; 5 settembre 2003, nn. 2977 e 4984)”.

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