ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: ESCLUSO IL POTERE REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: ESCLUSO IL POTERE REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A cura dell’Avv. Silvia Lanzaro
Con un’interessante pronuncia del Tar Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Ter, 28.9.2023, n. 14401) è stato recentemente annullato un regolamento adottato da un Consiglio comunale nella parte in cui, in maniera puntuale ed esaustiva, aveva disciplinato gli orari di chiusura degli esercizi commerciali insistenti nel centro storico del Paese.
Secondo il Giudice amministrativo, il Consiglio comunale ha ecceduto le competenze ad esso attribuite dalle norme che ha posto a fondamento del proprio potere.
Il ragionamento, sviluppato nella parte motiva della sentenza, ha fatto leva incidentalmente sul principio sancito dal Giudice delle Leggi per cui la materia degli orari delle attività economiche, pur attenendo al commercio, è in realtà “sottratta” alla piena disponibilità legislativa e regolamentare delle Regioni e dei Comuni, in quanto il suo atteggiarsi, in concreto, costituisce una delle possibili modalità di tutela della concorrenza, oltre che della libertà di iniziativa economica privata, per cui è, quindi, privilegiata la libera determinazione (ex multis Corte Cost., 11.5.2021, n. 134).
Il Tar si è poi spinto ad analizzare le pertinenti disposizioni del T.U. sugli Enti locali (che, lo si evidenzia, sono entrate in vigore prima della liberalizzazione dell’attività commerciale), ricordando che, ai sensi dell’art. 42, il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune mentre ai sensi dell’art. 50, comma 7 del T.U. citato sono attribuite al Sindaco competenze specifiche in materia di orari degli esercizi commerciali (la cui ampiezza va rapportata ai principi costituzionali sopra riferiti) con il limite per il Consiglio comunale di dettare solo “indirizzi”.
Né sussisterebbe un potere regolamentare del Consiglio comunale in materia di orari di esercizio delle attività in forza dal successivo comma 7-ter dell’art. 50 T.U. citato, secondo cui “nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i Comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”, poiché il dato testuale del secondo periodo del richiamato comma 5 è chiaro nel limitare il riferimento alla “materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
La sentenza non si addentra molto nel merito della relazione tra la legislazione di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività e il potere del Sindaco di regolare questi ultimi in forza dei poteri attribuitigli dall’art. 50, comma 7 del T.U. sugli Enti locali, ma, nel ribadire che la materia degli orari di apertura e chiusura delle attività economiche è “sottratta” alla piena disponibilità legislativa e regolamentare delle Regioni e dei Comuni, traspone per la prima volta sul piano amministrativo l’importanza del rispetto del limite della libera concorrenza in materia.
Di fatto il pronunciamento in esame limita fortemente l’esercizio del suddetto potere sindacale offrendo ai commercianti un importante precedente giurisprudenziale a tutela della loro libertà di iniziativa economica.