DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021 IN GAZZETTA UFFICIALE: TUTTE LE NOVITA’ SU APPALTI, SUPERBONUS E TRANSIZIONE DIGITALE NEL WEBINAR DI PISELLI&PARTNERS
L’approfondimento a cura degli Avv.ti Giuseppe Imbergamo e Sara Lepidi
Dopo il via libera in Consiglio dei Ministri il 28 maggio u.s., è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“.
Si tratta del testo definitivo – 67 articoli e 4 allegati in tutto – che interviene su una serie di rilevanti materie, con provvedimenti necessari per dare attuazione al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma di investimenti che l’Italia e gli altri stati dell’Unione Europea sono tenuti trasmettere alla Commissione Ue per accedere alle risorse del Recovery fund[1].
L’obiettivo del Governo è muoversi con tempestività, per non perdere la prima tranche di aiuti dall’Europa: circa 27 miliardi di euro per la ripartenza economica del Paese – da spendere entro il 2026 – che potrebbero arrivare entro luglio.
Tra le materie oggetto di semplificazione nel nuovo d.l., in vigore da oggi:
- la rivoluzione verde e la transizione energetica, attraverso la nuova procedura di VIA veloce, il Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici;
- l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attraverso l’implementazione delle infrastrutture necessarie per la banda ultra larga, la diffusione delle comunicazioni digitali delle PA e l’interoperabilità dei dati pubblici;
- la semplificazione delle procedure di appalto;
- il rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi per accelerare le procedure per cittadini e imprese.
Di seguito una breve disamina delle novità principali.
GOVERNANCE PNRR
Punto centrale del dl Recovery è la strategia di gestione e controllo dell’ingente piano di investimenti provenienti dall’Europa (200 miliardi di euro). Per garantire trasparenza e correttezza nella procedura, questo avverrà su tre livelli:
- al primo livello ci sono il premier e i ministri competenti per la materia interessata, che indicheranno gli indirizzi generali e le priorità da seguire;
- al secondo livello c’è la Segreteria tecnica di Palazzo Chigi;
- al terzo livello troviamo il Ministero Economia e Finanze che si occuperà di monitorare la vigilanza contabile degli investimenti.
Nonostante la tripartizione, la responsabilità dei singoli progetti resta in capo ai Comuni e alle Regioni, anche se il governo potrà intervenire con “poteri sostitutivi” nel caso in cui non venissero rispettate le tempistiche indicate.
SUPERBONUS 110%
Confermate le disposizioni previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per il Superbonus 110%.
Dunque, dopo il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e dopo il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge), arriva il quarto correttivo alla disciplina sulla materia, finalizzato ad ampliare la platea di beneficiari e ad ad eliminare gli ostacoli burocratici che finora hanno rallentato l’accesso all’agevolazione.
Nel dettaglio, modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i lavori rientranti nel superbonus del 110% vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria, per il cui avvio basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA, (al pari di quanto previsto per la generalità dei lavori edilizi detraibili), ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione.
In questo modo, il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi, in particolare al bonus facciate del 90%.
La CILA dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione: dunque, in sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Questo solo però ai fini del Superbonus. Il decreto precisa infatti che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento». In pratica, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.
Si tratta, secondo le stime del Ministero della PA, di una netta accelerazione che permetterà di risparmiare in media tre mesi di tempo e complessivamente 110 milioni di euro. Gli eccessivi adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, hanno infatti frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini, limitando la portata stessa dell’agevolazione.
La CILA e i dati ivi indicati determinano inoltre i casi di decadenza dal Superbonus. Decade dall’agevolazione chi non la presenta, chi effettua interventi difformi rispetto a quanto indicato o chi dichiara informazioni non corrispondenti al vero.
In merito invece ai soggetti che potranno accedere alla misura, il decreto Semplificazioni non prevede l’estensione agli alberghi, come inizialmente annunciato. Potranno beneficiare dell’agevolazione le caserme, le case di cura, gli ospedali e gli ospizi.
APPALTI
Il decreto introduce nuove deroghe al Codice dei Contratti Pubblici: proroga infatti fino al 30 giugno 2023 una serie di norme rilevanti (in scadenza il 31 luglio 2021), già introdotte con il decreto legge 76 del 2020, sulla limitazione del danno erariale, l’abuso d’ufficio e l’obbligo di consegna dei lavori da parte della stazione appaltante entro sei mesi dall’aggiudicazione.
In tema di subappalto, la soglia sale dal 40 al 50%, limite che resterà in vigore fino al 31 ottobre 2021: con l’innalzamento del tetto saranno le stazioni appaltanti a indicare nel bando di gara le lavorazioni per cui il subappalto è escluso.
Sarà compito del subappaltatore garantire gli stessi standard qualitativi di quelli indicati nel contratto originario, come pure il medesimo trattamento economico – e tutela normativa – ai lavoratori.
Inoltre, dal 1° novembre le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara i requisiti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, del rafforzamento dei controlli sui cantieri, al fine di prevenire il rischio d’infiltrazioni criminali.
Dalla stessa data sarà anche eliminato il tetto del 30% per il subappalto delle categorie superspecialistiche; inoltre, anche il subappaltatore diventerà responsabile (in solido con l’appaltatore) nei confronti della stazione appaltante.
Per i servizi di architettura e di ingegneria, l’importo di 75mila euro viene portato alla soglia comunitaria di 139mila euro, affidamento con procedura negoziata senza bando per lavori fra i 150mila e il milione euro e, per i servizi di architettura di importo superiore alla soglia comunitaria di 139mila euro o di lavori di importo compreso tra 150mila e 1 milione di euro, almeno cinque operatori economici da invitare, mentre sopra il milione di euro il numero di operatori da invitare è di almeno dieci.
BANCA DATI UNICA E FASCICOLO VIRTUALE PER LE GARE
Dopo l’Avcpass e poi lo spostamento (virtuale) della Banca dati dall’Anac al Ministero delle Infrastrutture, il Governo si cimenta in un nuovo tentativo di gestire in tempo reale attraverso una banca dati unica la partecipazione alle gare d’appalto delle imprese italiane, verificandone i requisiti per via telematica.
Il decreto riprende i concetti del «once only» (chiedere i certificati una volta sola), finora rimasti obiettivi teorici, e li applica anche alle norme di trasparenza e pubblicità cui sono legati gli enti locali, che in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla Banca dati nazionale degli appalti dell’Anac. Il Dl prevede l’obbligo di trasmettere tutti i dati sugli appalti tutti trasmessi alla banca dati dell’Anticorruzione, che diventerà il punto unico di pubblicazione.
Nasce poi il fascicolo virtuale dell’operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati dell’Anac. Tuttavia, il decreto si limita a elencare queste attività senza prevedere tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia.
TRANSIZIONE ENERGETICA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il PNRR, tra fondi europei e fondo nazionale, attribuisce 70 miliardi alla transizione energetica: si tratta di grandi investimenti in grado di creare lavoro e sviluppo e, nello stesso tempo, di salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute dei cittadini, sia oggi sia per le future generazioni. Senza una drastica semplificazione delle procedure, la transizione ecologica rischia di essere bloccata.
L’attuale durata delle procedure di Valutazione Ambientale e di autorizzazione per gli impianti di produzione di energie rinnovabili è incompatibile con la transizione energetica (oltre due anni con punte che arrivano ai sei anni).
Le parole d’ordine sono dunque drastico taglio dei tempi e uno snellimento degli iter procedurali.
Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente), con la nomina di una commissione speciale di 40 componenti al lavoro a tempo pieno, da insediare entro due mesi. Rispetto alla norma del “primo” d.l. Semplificazioni, che non aveva funzionato, la novità è che le opere sono individuate ope legis (non serve un Dpcm). L’attività istruttoria della Commissione si svolgerà in parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero per la Transizione ecologica. Ma soprattutto subentrano i poteri sostitutivi affidati sulla base della legge 241/90 (trasparenza amministrativa) in caso di inerzia della commissione o del direttore generale del Mite che firma il parere. Con l’aggiunta del riconoscimento automatico del rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente (in caso di mancato rispetto del termine procedimentale).
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Si punta a semplificare le procedure per la banda ultra larga; il decreto contiene importanti novità volte a rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie, in particolare vengono drasticamente tagliati i tempi, che sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo. Il tutto allo scopo di consentire il completamento della copertura di tutto il territorio nazionale (attualmente la banda ultra larga copre il 34% circa). All’aumentare della copertura, poi, aumenterà anche il numero di cittadini e imprese che, grazie alla nuova tecnologia, potranno usufruire al meglio di tutti i servizi digitali ormai disponibili.
Altre importanti semplificazioni sono destinate a mutare profondamente il rapporto tra amministrazioni e cittadini. In questa ottica, tutte le comunicazioni tra PA, cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali. L’uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio, ma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica.
RAPPORTI TRA PRIVATI E PA: RAFFORZAMENTO DEL SILENZIO ASSENSO E DEI POTERI SOSTITUTIVI
Il decreto contiene una serie di misure che provano a rendere più veloci e certe anche le procedure tra privati e PA e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti nel nostro ordinamento, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo.
Si stabilisce che trascorsi i termini i privati potranno richiedere e ottenere per via telematica l’attestazione dell’accoglimento della domanda o potrà autocertificarla. Inoltre viene anche rafforzato l’intervento sostitutivo, che in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato. Con la nuova disposizione l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio. Mentre il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, hanno l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Ultimo punto la riduzione dei tempi di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela: la PA non avrà più 18 mesi, ma solo 12 per tornare su una decisione già presa.
In considerazione della rilevanza delle modifiche introdotte, Piselli&Partners e PPI – Public Procurement Institute, organizzano per il 15 giugno p.v., un webinar di approfondimento dedicato al nuovo Decreto Semplificazioni.
I Professionisti dello Studio analizzeranno contenuti, implicazioni e criticità del provvedimento, con particolare riguardo ai temi degli appalti, dell’edilizia, della digitalizzazione delle procedure e dell’efficientamento energetico.
Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione: info@publicprocurementinstitute.com.
[1] Il Piano si inserisce all’interno del programma Next generation Eu, il pacchetto da 750 miliardi di euro stanziati dall’Unione Europea, da dividere tra i diversi Stati membri, anche sulla base dell’incidenza che la Covid-19 ha avuto su ciascuna economia interna.