Project Financing, sulla Rivista Trimestrale degli Appalti: “Profili sinallagmatici nelle operazioni di project financing: la gestione delle sopravvenienze in fase esecutiva, tra adeguamento e rinegoziazione”

Project Financing, sulla Rivista Trimestrale degli Appalti: “Profili sinallagmatici nelle operazioni di project financing: la gestione delle sopravvenienze in fase esecutiva, tra adeguamento e rinegoziazione”.  il contributo degli Avvocati Pierluigi Piselli e Carmela Benedetta Repaci. Sul numero 3/2022 della Rivista…

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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NEI CONTRATTI DI APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO: RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO SUBìTO DAL COMMITTENTE 

Il commento a cura degli Avv. Ugo Altomare e Carmela Benedetta Repaci

Con ordinanza n.  22575 del 19 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori per concorso nella produzione di danni cagionati al committente nell’ambito del contratto di appalto. 

La pronuncia, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha rigettato i ricorsi dell’appaltatore e del direttore dei lavori i quali chiedevano accertarsi ognuno la responsabilità esclusiva dell’altro nella causazione del danno. 

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c.(Rovina e difetti di cose immobili)1 e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c (Responsabilita’ solidale) . 

In particolare, prosegue la pronuncia, a nulla rilevano la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, invocate dai ricorrenti per l’accertamento della responsabilità esclusiva della rispettiva controparte; e ciò in quanto sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, si sono resi entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondono a detto titolo del danno cagionato. 

Infatti, concludono gli Ermellini, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori –

“pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati”.

 

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APPALTO PRIVATO: RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DIRETTORE LAVORI E DELLA DITTA APPALTATRICE

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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA P.A. NELL’AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PUBBLICHE: I CHIARIMENTI DEL TAR EMILIA ROMAGNA

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