CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: NO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI EUR S.P.A.

Su ricorso patrocinato dall'Avv. Pierluigi Piselli e dal Prof. Avv. Angelo Lalli, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sono pronunciate per la prima volta sulla natura di Eur s.p.a., che è stata ritenuta società pubblica, con patrimonio autonomo rispetto agli enti pubblici controllanti, svolgente attività di impresa, non in house e, pertanto, non soggetta alla giurisdizione del giudice contabile.
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IPOTESI DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA NATURA PREDEDUCIBILE, IN SEDE CONCORSUALE, DEI CREDITI DEI SUBAPPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE

Con ordinanza interlocutoria del 23 luglio 2019, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sottoposto alla decisione del Primo Presidente l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione: «se, ove residui un credito dell’appaltatore verso l’amministrazione appaltante e l’amministrazione abbia in base al contratto opposto la condizione di esigibilità di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, il curatore, che voglia incrementare l’attivo, debba subire o meno, sul piano della concreta funzionalità rispetto agli interessi della massa, la prededuzione del subappaltatore».
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LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A PROPOSITO DELL’ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MERITO AI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI PUBBLICI

Nella recentissima sentenza n. 9682 del 5 aprile 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate dell’ambito di estensione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in tema di concessioni di beni e servizi pubblici già prevista dall’art.…

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INSTALLAZIONE DEL C.D. CAPTATORE INFORMATICO NEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI E NUOVO MODELLO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le Sezioni Unite penali, con una sentenza destinata a suscitare non pochi dubbi e perplessità, hanno dato una risposta affermativa al quesito concernente la legittimità o meno delle intercettazioni “tra presenti” eseguite a mezzo di “captatore informatico” installato in un dispositivo portatile, nell’ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò, a prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata. In tal caso esplica, infatti, la sua efficacia la norma speciale derogatrice di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203/91), a condizione che il giudice, nell’ autorizzare le particolari intercettazioni di comunicazioni “tra presenti” oggi rese possibili dall’uso dei “captatori informatici“, motivi adeguatamente le proprie determinazioni.
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