Nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2022, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2022 n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
Approfondimento a cura dell’Avv. Alessio Cicchinelli e dell’Avv. Daniele Bracci
A distanza di poco più di 6 anni dalla precedente legge delega, dunque, il Legislatore torna a metter mano organicamente alla disciplina della contrattualistica pubblica, con un intervento di complessiva riforma del settore.
Molteplici gli obiettivi cui dovranno tendere i decreti legislativi, da adottare “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” e su “proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato” (art. 1, co. 1 e 4).
Anzitutto, come detto, si tratta di un intervento di complessiva riforma del settore della contrattualistica pubblica con l’obiettivo di valorizzare quanto già contenuto nelle direttive europee del 2014 circa la valenza di leva di sviluppo economico e sociale dei contratti pubblici, anche al fine di fronteggiare la crisi economica conseguente alla pandemia; già nell’articolato dei principi e criteri direttivi, è possibile individuare tale strategia, ad esempio laddove si contempla la “previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta” (art. 1, co. 2, lett. g). Allo stesso modo, nell’ottica di traghettare il mercato nazionale degli appalti verso una domanda pubblica di acquisto sempre più improntata all’innovazione ed alla sostenibilità, si prevede la “semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonchè in innovazione sociale (…) e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche (…); previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali” (art. 1, co. 2, lett. f).
Accanto a ciò, il Legislatore delegante si pone l’ulteriore obiettivo di adeguare la disciplina dei contratti pubblici “al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali”, anche al fine di “evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate” (art. 1, co. 1). Per l’ennesima volta, pertanto, l’ordinamento nazionale si troverà ad affrontare i nodi ancora aperti sulla non conformità alle direttive euro-unitarie di alcune norme italiane in tema di contrattualistica pubblica, come anche recentemente sottolineato dalla Commissione europea in tema di procedure negoziate senza gara d’appalto e subappalto.
Infine, la delega si pone l’obiettivo di “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (art. 1, co. 1), similmente a quanto già descritto nella precedente legge delega. Sotto tale profilo, pertanto, il Legislatore dovrà nuovamente affrontare scelte di regolazione che, già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii., erano state sottoposte a ripensamenti o a penetranti modifiche; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi al ruolo dell’ANAC all’interno dell’architettura normativa ed al potere di regolazione flessibile originariamente attribuito ad essa dal D.Lgs. n. 50/16 e poi sostituito dal ritorno al regolamento unico (nella nuova legge delega si parla di una “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici”, al fine di “rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti” – art. 1, co. 2, lett. b) o, ancora, alla disciplina delle cd. cause di esclusione non automatiche (nella L. n. 78/22 si parla di una “razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014” – art. 1, co. 2, lett. n).
Al fine di analizzare i contenuti dei principi e criteri direttivi contenuti nella nuova legge delega ed iniziare ad interrogarsi e confrontarsi sulle prospettive di prossima regolazione, lo Studio Piselli & Partners pubblicherà con cadenza settimanale degli approfondimenti tramite i quali accompagnare progressivamente il lettore in questa nuova fase di riforma della contrattualistica pubblica.
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