I CONTROLLI DEL GIUDICE SUL SEQUESTRO DI DOCUMENTI DIGITALI NEL SISTEMA INFORMATICO TRA SCIENZA E PROCESSO PENALE

Le Sezioni Unite Andreucci depositate il 7 settembre 2017, con una decisione che scardina il precedente orientamento, si iscrivono a pieno titolo nell’ampio e qualificato dibattito di letteratura e giurisprudenza, esponendo di fatto l’interprete delle scienze penalistiche alla tempesta digitale delle moderne indagini informatiche, vieppiù segnando il rivoluzionario confine tra scienza e processo penale.
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NE BIS IN IDEM QUANDO C’È CONCORSO FORMALE TRA IL REATO GIUDICATO CON SENTENZA IRREVOCABILE E QUELLO OGGETTO DEL NUOVO PROCEDIMENTO PENALE

Con un significativo intervento additivo di principio la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
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INSTALLAZIONE DEL C.D. CAPTATORE INFORMATICO NEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI E NUOVO MODELLO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le Sezioni Unite penali, con una sentenza destinata a suscitare non pochi dubbi e perplessità, hanno dato una risposta affermativa al quesito concernente la legittimità o meno delle intercettazioni “tra presenti” eseguite a mezzo di “captatore informatico” installato in un dispositivo portatile, nell’ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò, a prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata. In tal caso esplica, infatti, la sua efficacia la norma speciale derogatrice di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203/91), a condizione che il giudice, nell’ autorizzare le particolari intercettazioni di comunicazioni “tra presenti” oggi rese possibili dall’uso dei “captatori informatici“, motivi adeguatamente le proprie determinazioni.
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GIUSTO PROCESSO IN EXECUTIVIS E RITO DEGLI IRREPERIBILI

La Corte costituzionale con sentenza 20 Aprile 2016, n. 140 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), escludendo in via di principio l’estensione delle norme sul processo c.d. in assenza al procedimento di esecuzione; ma vediamo le motivazioni della sentenza, inevitabilmente puntuali sull’individuazione della norma censurata, molto meno sul merito delle argomentazioni in chiave di sistema.
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L’UNIONE EUROPEA INTRODUCE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI DI INDAGINE PENALE

a cura dell'Avv. Mario Antinucci   Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016 sono state pubblicate fonti normative destinate ad incidere significativamente su modalità e tecniche investigative dell’Autorità giudiziaria. In particolare si segnalano: REGOLAMENTO (UE) 2016/679…

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DAVVERO UTILIZZABILI LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI PER MEZZO DEL C.D. CAPTATORE INFORMATICO?

a cura dell'Avv. Mario Antinucci Cass. Pen. Ord. 13884-2016 Il problema delle intercettazioni per mezzo del c.d. "captatore informatico"[1] riguarda esclusivamente il domicilio e i luoghi di privata dimora considerati dall'art. 614 c.p. espressamente richiamato dall'art. 266, 2° co., c.p.p.…

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