INSTALLAZIONE DEL C.D. CAPTATORE INFORMATICO NEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI E NUOVO MODELLO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le Sezioni Unite penali, con una sentenza destinata a suscitare non pochi dubbi e perplessità, hanno dato una risposta affermativa al quesito concernente la legittimità o meno delle intercettazioni “tra presenti” eseguite a mezzo di “captatore informatico” installato in un dispositivo portatile, nell’ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò, a prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata. In tal caso esplica, infatti, la sua efficacia la norma speciale derogatrice di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203/91), a condizione che il giudice, nell’ autorizzare le particolari intercettazioni di comunicazioni “tra presenti” oggi rese possibili dall’uso dei “captatori informatici“, motivi adeguatamente le proprie determinazioni.
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