OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E SOCCORSO ISTRUTTORIO

OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il commento a cura dell’Avv. Ugo Altomare e della Dott.ssa Maria Angelica Coppola

ricorso in appello numero di registro generale 2293 del 2023
ricorso in appello numero di registro generale 2293 del 2023

Consiglio di Stato, Sez. V, 07.09.2023, n. 8198

 

Abstract

Con la recentissima sentenza n. 8198 del 7 settembre u.s., la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito come l’omissione o l’incompletezza della documentazione di gara, anche ove tale adempimento sia previsto dalla legge a pena di esclusione, non consente l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico, bensì è presupposto per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o procedimentale, ai sensi degli artt. 83, comma 9, Codice dei Contratti Pubblici, e 56, comma 3, Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014.

Nella pronuncia in esame, i giudici di Palazzo Spada richiamano la costante giurisprudenza secondo cui il testo dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che prevede l’obbligo del versamento Anac, a pena di esclusione), «non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; e di recente si veda Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175).

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