PISELLI & PARTNERS PER SOA GROUP NEL CONVEGNO DEDICATO ALL’ANALISI DELLE MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Gli Avvocati Alessandro Bonanni e Ugo Altomare relatori per SOA GROUP Ad un anno circa dall’entrata in vigore del D.Lgs. N. 36/2023,…
D.LGS. 36/2023: PISELLI & PARTNERS PER SOA GROUP NEL CONVEGNO DEDICATO ALL’ANALISI DELLE MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Gli Avvocati Alessandro Bonanni e Ugo Altomare relatori per SOA GROUP SOA GROUP, ha organizzato un convegno esclusivo dedicato all’aggiornamento…
Le novità introdotte dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2023, n. 33944 in tema di ammissione al passivo A cura degli Avv. Ugo Altomare, Beatrice Iommi La recente sentenza delle SS.UU della Corte di…
Con la recente sentenza n. 8715 del 6 ottobre u.s., la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9/2021, secondo cui la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non può considerarsi causa automatica di esclusione. Lo stesso principio è stato positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (D.lgs. n. 36/2023), che, sebbene non applicabile al giudizio di che trattasi, può essere utilizzato in via interpretativa, corroborando ulteriormente l’opzione ermeneutica seguita dall’Adunanza Plenaria nella poc’anzi richiamata pronuncia.
ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: ESCLUSO IL POTERE REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO COMUNALE A cura dell'Avv. Silvia Lanzaro Con un’interessante pronuncia del Tar Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Ter, 28.9.2023, n. 14401) è stato recentemente annullato un…
Con la recentissima sentenza n. 8198 del 7 settembre u.s., la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito come l’omissione o l’incompletezza della documentazione di gara, anche ove tale adempimento sia previsto dalla legge a pena di esclusione, non consente l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico, bensì è presupposto per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o procedimentale, ai sensi degli artt. 83, comma 9, Codice dei Contratti Pubblici, e 56, comma 3, Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014.
Nella pronuncia in esame, i giudici di Palazzo Spada richiamano la costante giurisprudenza secondo cui il testo dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che prevede l’obbligo del versamento Anac, a pena di esclusione), «non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; e di recente si veda Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175).
Illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 630 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che non possa far parte del collegio che decide sul reclamo il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. A cura degli Avv.ti Ugo…
Il commento a cura dell’Avv. Ugo Altomare e della Dott.ssa Maria Angelica Coppola
Corte di Cassazione Sezioni Unite civili. Ordinanza n. 111 del 04/01/2023
La giurisdizione competente in tema di risarcimento del danno per decadenza dell’aggiudicazione: l’inadempienza riguarda la fase di esecuzione anche se precede la stipula del contratto
Abstract
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2023, hanno affrontato il tema, controverso e ampiamente dibattuto, dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla decadenza dell’aggiudicazione di un appalto.
La questione ricade nello spazio giuridico di confine che si trova dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima della effettiva stipula del contratto. Spazio giuridico sul quale è stata proprio la giurisprudenza a tracciare il confine tra la competenza del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario.
Tuttavia, sul tema si sono formati orientamenti opposti, principalmente a causa della non coincidenza tra quanto previsto dal codice degli appalti e quanto previsto dal codice del processo amministrativo.
Responsabilità per i danni provocati dall’esecuzione di lavori appaltati da un condominio. Approfondimento a cura dell'Avv. Ugo Altomare e dell'Avv. Fabrizio Vomero La recente ordinanza della II Sezione Civile della Suprema Corte n. 27989 del 26 settembre 2022 si…
Con ordinanza n. 22575 del 19 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori per concorso nella produzione di danni cagionati al committente nell’ambito del contratto di appalto.
La pronuncia, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha rigettato i ricorsi dell’appaltatore e del direttore dei lavori i quali chiedevano accertarsi ognuno la responsabilità esclusiva dell’altro nella causazione del danno.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c.(Rovina e difetti di cose immobili)1e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c (Responsabilita’ solidale).
In particolare, prosegue la pronuncia, a nulla rilevano la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, invocate dai ricorrenti per l’accertamento della responsabilità esclusiva della rispettiva controparte; e ciò in quanto sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, si sono resi entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondono a detto titolo del danno cagionato.
Infatti, concludono gli Ermellini, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori –
“pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati”.
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